Assicurazione rischi catastrofali – termine del 31 marzo 2025

E’ stato confermato, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, il termine del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali da parte delle imprese. Nonostante la richiesta sia stata avanzata in fase emendativa da parte di più gruppi politici, la proroga non è stata accolta. Abbiamo comunque rinnovato l’istanza di una tempistica coerente con la portata dell’operazione. Si ricorda che l’obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (e segnatamente, dall’articolo 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), che aveva fissato il termine al 31 dicembre 2024, rinviando ad uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione di una serie di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il suddetto decreto - 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 e in vigore dal 14 marzo prossimo - definisce, in particolare, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, le regole di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenendo conto del principio di mutualità, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, l’aggiornamento dei valori relativi all’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, nonché le modalità di coordinamento degli interventi rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa. La Confcommercio ha sottoscritto una convenzione con Generali S.p.A. –  per favorire, a condizioni agevolate, la stipula da parte delle imprese associate delle polizze assicurative. I soci Confcommercio, tramite tessera associativa, troveranno i dettagli dell’offerta e le indicazioni per accedere alla convenzione nella sezione convenzioni del sito www.confcommercio.it

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

Si riporta, di seguito, una breve sintesi del quadro normativo, come delineato dall’art. 1, commi 101 e ss. della richiamata legge di bilancio 2024 e dal relativo decreto attuativo (d’ora in poi decreto). In via preliminare, per quanto riguarda il regime temporale di adeguamento delle polizze alle nuova disciplina, l’articolo 11 del decreto dispone quanto segue:
  • per le nuove polizze, l’adeguamento dei testi da parte delle assicurazioni deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro fine marzo).
  • per le polizze già in essere, tale adeguamento decorre dal primo rinnovo (dopo la naturale scadenza della polizza) o quietanzamento utile delle stesse.
Per quanto non espressamente previsto, il decreto rinvia alle disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS. 1. Soggetti obbligati ad assicurarsi e tempistiche Sono tenute ad adempiere all’obbligo, entro il termine del 31 marzo 2025 – ad eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2025 -  le imprese:
  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero e stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2188 del codice civile.
L’obbligo non si applica agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.) per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo-brina e siccità (art. 1, commi 515 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234). 2. Oggetto della copertura assicurativa La copertura assicurativa comprende i danni alle immobilizzazioni, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, vale a dire:
  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.
A tal riguardo, l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2024, n. 155 (c.d. decreto fiscale) ha precisato che l'oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni “a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”. In particolare, i danni devono essere direttamente cagionati da eventi calamitosi e catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come definiti dall’art. 3 del decreto, ossia:
  1. alluvione, inondazione, esondazione;
  2. sisma;
  3. frana.
Il decreto precisa che, sia per i fenomeni idrogeologici (alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane) sia per i sismi, gli eventi che si verificano entro un periodo di 72 ore dalla prima manifestazione/evento vengono considerati come un unico sinistro/evento. L’art. 1 comma 3, del decreto specifica, altresì, che la polizza assicurativa non copre:
  1. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  2. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  3. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Inoltre, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1, comma 2, del decreto). 3. Determinazione e adeguamento periodico dei premi Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del   territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove  applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel   tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione (art. 4 del decreto). 4. Entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato: eventuale scoperto o franchigia L’art. 6 del decreto disciplina l’entità del danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato (c.d. scoperto o franchigia). In particolare:
  • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata: le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto che resti a carico dell’assicurato non superiore al 15% del totale indennizzabile;
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata e nel caso di grandi imprese: fermo l’obbligo di copertura assicurativo, la percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
5. Massimali o limiti di indennizzo Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo secondo i seguenti principi:
  1. per la fascia fino ad 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
  3. per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. 6. Inadempimento dell’obbligo di sottoscrizione Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese deve essere tenuto in conto ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche, comprese quelle destinate a interventi in caso di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1, comma 102, della legge di bilancio 2024). Se le compagnie assicurative si rifiutano di stipulare le polizze, l’IVASS irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 (art. 1, comma 107, della legge bilancio 2024). 7. Riassicurazione da parte di SACE L’art. 1, comma 108, della legge di bilancio 2024, ha stabilito che, per supportare una gestione efficace del portafoglio assicurativo destinato alla copertura dei danni, SACE può concedere agli assicuratori e riassicuratori del mercato privato una copertura, a condizioni di mercato, fino al 50% degli indennizzi che questi dovranno erogare in caso di sinistro. Per ottenere tale copertura, la compagnia assicurativa interessata deve aderire a una specifica convenzione di riassicurazione con SACE (approvata ai sensi dell’art. 10 del decreto - allegato A). 8. Trasparenza dell’offerta assicurativa e comparabilità delle offerte Per garantire che le offerte dei servizi assicurativi siano trasparenti e competitive e per fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente all'obbligo di assicurazione, le compagnie assicurative sono tenute a pubblicare sul proprio sito web determinati documenti (art. 8), e segnatamente:
  • i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle assicurazioni private, che comprendono le informazioni precontrattuali e il documento informativo sui prodotti di investimento;
  • le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate da IVASS.
Per favorire una scelta “consapevole e informata” da parte delle imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’art. 22 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193) ha attribuito all’IVASS il compito di gestire - anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli - un portale informatico finalizzato a comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. La norma ha disposto, altresì, che ciascuna impresa di assicurazione è tenuta ad immettere nel portale il contratto assicurativo indicando:
  • le condizioni generali;
  • l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.
Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy – ad oggi non ancora adottato - saranno stabilite le disposizioni attuative. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi. Cordiali saluti La Segreteria *informativa a cura della Direzione Relazioni istituzionali e servizi legislativi di Confcommercio Nazionale

Scarica il PDF della normativa
Il Fisco semplice – febbraio

In questo numero: Riforma fiscale: Le proposte della Confederazione per migliorare il livello di adesione al “Concordato Preventivo Biennale”

  1. ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO
  2. INDENNITÀ DI TRASFERTA FUORI DAL COMUNE
  3. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI CON ESERCIZIO A CAVALLO D’ANNO
  4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
  5. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
  6. REGIME FORFETTARIO PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
  7. LE SCADENZE FISCALI DI MARZO

Scarica il PDF della normativa
Il Fisco semplice – gennaio

In questo numero: 1. Le linee guida della Legge di Bilancio 2025 2. La riduzione strutturale delle aliquote e degli scaglioni IRPEF 3. La riduzione strutturale del cuneo fiscale 4. Il riordino delle detrazioni fiscali 5. Welfare aziendale 6. Imposta sostitutiva sui premi di produttività 7. Rendere strutturali le misure di welfare aziendale e detassare le tredicesime mensilità 8. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini IRPEF ed IRES, in presenza di nuove assunzioni 9. Introduzione dell’“IRES premiale” per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione 10. Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni e molto altro ancora.    

Scarica il PDF della normativa
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43)

Riferimenti di legge Legge di bilancio
Scarica il PDF della normativa
Decreto Legge 27 dicembre 2024 – Decreto cultura

Misure urgenti in materia di cultura

Scarica il PDF della normativa
Note informative 2024 – Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Raccolta note informative a cura del Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali di Confcommercio Nazionale.

Scarica il PDF della normativa
Note informative 2024 – Settore Politiche del Lavoro e Welfare

La raccolta completa di tutte le note informative emesse dalla Direzione Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio nell'anno 2024, una guida ordinata alla normativa lavoristica e relativa prassi.

Scarica il PDF della normativa
Istituzione dell’albo delle librerie di qualità

Il marchio "libreria di qualità" viene concesso per legge al punto vendita e non all'impresa e ha validità triennale. Le domande presentate nel 2024 hanno validità per il triennio 2024-2026. Requisiti Per candidarsi all'iscrizione all'albo, i punti vendita devono svolgere da almeno tre anni un’attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale dell’esercizio richiedente, circostanza che sarà documentata mediante idonea attestazione di professionista qualificato, da inviare contestualmente alla domanda. Gli altri requisiti saranno dichiarati con autocertificazione ai sensi del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e verificati a campione. L'albo sarà tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

Scarica il PDF della normativa
Contributo 2024 per promozione e valorizzazione delle imprese editoriali e delle librerie del Piemonte

Procedura

Avviso
L’obiettivo prioritario dell’avviso è quello di sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle librerie indipendenti del Piemonte, quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura, attraverso il sostegno a progetti e attività di promozione, comunicazione e valorizzazione delle imprese editoriali, delle librerie e dei loro prodotti. Per l’attuazione dell’intervento viene attivato un avviso pubblico destinato a due ambiti :
  •  Ambito 1 imprese editoriali (tipologia beneficiario imprese editoriali) destinata al sostegno delle imprese editoriali piemontesi;
  • Ambito 2 librerie indipendenti (tipologia beneficiario librerie indipendenti) destinata al sostegno delle librerie indipendenti piemontesi.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% delle spese complessive di progetto ritenute ammissibili e coerenti con gli interventi finanziabili esposte nel preventivo e comunque non superiore ad Euro 6.500,00.
Domande dal Scadenza 10/09/2024 - 12:00
Temi: Cultura
Rivolto a Imprese e liberi professionisti
Risorse: Risorse regionali

Scarica il PDF della normativa
Comune dell’Aquila: iniziativa per la diffusione della cultura della lettura.

Tutte le librerie del territorio comunale interessate ad aderire alla presente iniziativa potranno manifestare il proprio interesse compilando e re-inviando all’Amministrazione Comunale l’allegato modello di domanda. Manifestazione d'interesse finalizzata alla individuazione delle librerie del Comune dell'Aquila aderenti al progetto.

Riferimenti di legge Avviso
Scarica il PDF della normativa
Botteghe storiche, stanziati 2,4 milioni di euro per la salvaguardia e la valorizzazione

Contributi per il al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche. La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e alla Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, ha approvato uno stanziamento di 2.400.000,00 euro per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività artistiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche.

Scarica il PDF della normativa
Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito

Dopo l’addio al bonus cultura 18 App, dal 31 gennaio entrano in vigore le nuove “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”. Ecco come funzionano.

Scarica il PDF della normativa
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Legge 14 luglio 2023, n. 93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023,  in vigore dall’8 agosto 2023.  

Scarica il PDF della normativa
Bonus Assunzioni NEET: domande dal 31 luglio 2023

L’INPS, attraverso la Circolare n. 68 del 21 luglio 2023, ha fornito indicazioni riguardanti l’utilizzo del bonus per l’assunzione dei giovani “NEET” di cui all’art. 27 del Decreto Lavoro (DL n. 48/2023, conv. legge n. 85/2023). Tale incentivo è riservato per le nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, di giovani che rispettino alcune condizioni.

Scarica il PDF della normativa
Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Con il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La principale novità ha riguardato, in particolare, l’interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, per la cui ipotesi il paragrafo 2.7, del citato Provvedimento, ha previsto una nuova funzionalità.

Scarica il PDF della normativa
Registratore telematico “fuori servizio”

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.15943 del 18.01.2023, ha imposto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2023 di variare lo stato del Registratore Telematico in modalità “fuori servizio” in caso di inutilizzo per più di 12 giorni (per esempio in caso di ferie, malattia, o al termine di utilizzo stagionale o in occasione di eventi). Per variare lo stato è necessario entrare, con le proprie credenziali, nel portale dell’Agenzia dell’entrate e accedere al proprio cassetto fiscale – sezione fatture e corrispettivi. L’operazione può essere eseguita in vari modi: • autonomamente • direttamente tramite il registratore telematico (se questo è abilitato) • per mezzo di un intermediario abilitato • contattando in tempo utile il vostro fornitore per ricevere istruzioni utili ad aggiornare lo stato  

Riferimenti di legge Riferimento di legge
Scarica il PDF della normativa
Sgravi per assunzioni di giovani Under 36 e donne

l’INPS, attraverso le Circolari nn. 57 e 58 del 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle suddette misure. Innanzitutto, come previsto dall’autorizzazione UE, gli esoneri sono riconosciuti per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Si ricorda che, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri le imprese operanti nel settore finanziario. In riferimento ai rapporti di lavoro incentivati, l’INPS specifica che sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e il lavoro intermittente. Gli incentivi non si applicano altresì alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato o nei confronti dei giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro alternanza scuola-lavoro, un rapporto di apprendistato di primo o di terzo livello e rientranti nelle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, L. 205/2017. Gli esoneri sono, invece, applicabili ai rapporti di lavoro part time, ai rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, alle assunzioni a scopo di somministrazione. Si ricorda che, a differenza dello sgravio per l’assunzione dei giovani Under 36, lo sgravio per l’assunzione delle donne è previsto anche per i contratti a tempo determinato.

Scarica il PDF della normativa
Decreto per determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria A.A. 2023-2024

Decreto per la determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria relativa all'A.A. 2023-2024.

Riferimenti di legge Leggi il decreto
Scarica il PDF della normativa
Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2023/2024

La nota disciplina l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024.

Scarica il PDF della normativa
Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria A.A. 2022-2023

Libri Scolastici

Decreto per la determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria relativa all'A.A. 2022-2023.

Riferimenti di legge Leggi il decreto
Scarica il PDF della normativa
Nuova legge sul libro (n. 15 del 13-02-2020)

Bancario | Contributi e Finanziamenti | Librerie Indipendenti

A distanza di quasi 9 anni dalla cosiddetta Legge Levi sulla disciplina del prezzo dei libri (L. 27 luglio 2011, n. 128, G.U. n. 181 del 5 agosto 2011), il 25 marzo 2020 è entrata in vigore una nuova legge recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura" (L. 13 febbraio 2020, n. 15, GU n. 63 del 10 marzo 2020). Fra i documenti visionabili è disponibile anche un pdf con il confronto tra la nuova legge e la precedente ( L. 27 luglio 2011 n. 128) nota come Legge Levi.  

Scarica il PDF della normativa
Domande frequenti su questa normativa:
  • Cosa devono fare le librerie per accogliere il bonus cultura da 500 euro dei 18enni

    Tutti gli esercenti interessati ad accreditarsi come esercizio in cui i ragazzi possono spendere il bonus, possono registrarsi sul portale 18 app Per registrarsi è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate per l’accesso ai propri servizi telematici. Se non si hanno le credenziali personali, è possibile richiederle attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate (di solito ci vogliono 10/15 gg) oppure andando presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della propria  città e si ottengono immediatamente. Vanno richieste le credenziali del legale rappresentante, attraverso le quali si ottengono quelle dell’azienda. E' chiaro che è urgente ottenerle se si desidera registrarsi. La registrazione nel portale è semplice e prevede che vengano inseriti i dati fiscali dell’azienda; va indicato se l’azienda è « fisica », on line o mista e l’elenco delle varie sedi di vendita, che compariranno nella App, in modo che i ragazzi sappiano dove possono andare per i loro acquisti.

  • Tetto massimo degli sconti applicabili dalle librerie

    Limite agli sconti Nelle librerie, store online, grande distribuzione, lo sconto ordinario massimo passa dal 15% al 5% (scende dal 20 al 15% per i libri scolastici). Le librerie possono organizzare promozioni, una volta l’anno, con il limite di sconto del 15% mentre oggi queste sono rimesse solo agli editori. Le promozioni delle librerie (con sconti massimi del 15%) saranno possibili una sola volta l’anno, in mesi prestabiliti stabiliti con un decreto ministeriale a stabilire i mesi degli sconti per le librerie. Per le promozioni, gli editori potranno continuare a fare promozioni un mese l’anno (mai dicembre), ma il limite degli sconti scende dal 25 al 20% e non si potranno fare offerte su libri pubblicati nei 6 mesi precedente . Un decreto ministeriale stabilirà i mesi per le promozioni degli editori.

  • Cos'è l’albo delle librerie di qualità

    L’albo delle librerie di qualità L’iscrizione all’albo delle librerie di qualità è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 – Contributo alle biblioteche per acquisto libri

Contributi e Finanziamenti | Librerie Indipendenti

Si pubblica il D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234". L’articolo 1 del decreto individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'acquisto di libri.

Scarica il PDF della normativa
Tax Credit Librerie

Contributi e Finanziamenti

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e  delle Finanze, ha firmato il Decreto interministeriale contraddistinto al numero di repertorio 215 recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.130 del 7 giugno 2018.

Scarica il PDF della normativa
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Libri Scolastici

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. La normativa regola questioni relative alle vendite di libri all’interno della scuola.

Scarica il PDF della normativa