Sono ormai trascorsi quasi 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n.215 del 21/12/2021, che tra i principali punti innovativi introdotti rispetto alla figura del preposto, riporta:

  • In quanto norma sanzionata penalmente, questa non può avere valore retroattivo – vietando la Costituzione norme penali retroattive.
  • Introduzione dell’aggiornamento biennale per la formazione dei preposti, in sostituzione di quanto in vigore precedentemente con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (quinquennale).
  • Decade la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da integrazione del comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • La modalità streaming/videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022);
  • L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INAIL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

Tale modifica riguarda tutti i preposti con ultimo corso svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023.